La Lente sulle Polizze

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Periodo di Osservazione

Periodo di osservazione

Già dal titolo si capisce che oggi siamo di fronte ad un contesto complicato.

Si tratta del termine usato nelle polizze D&O, o per meglio dire: le polizza di responsabilità civile degli organi di gestione e di controllo di un’impresa per indicare un periodo di validità temporale successivo alla data di cessazione del contratto.

In altre tipologie di contratti si può trovare il analogo concetto espresso con il termine di “ultrattività” o nell’ancor più gergale “garanzia postuma”.

Doveroso premettere fin da subito che non si parla di un unico “periodo di osservazione”, ma di ben tre diversi casi di applicazione di questa copertura.

I tre diversi ambiti riguardano:

  • Cessazione dell’incarico per pensionamento o decesso dell’assicurato;
  • La cessazione del contratto ed il suo mancato rinnovo;
  • La cessazione del contratto al verificarsi di un’”operazione”;

Il virgolettato di “operazione” è d’obbligo ed è posto per soffermare l’attenzione sulla sua definizione e sugli analoghi termini in uso per definire il verificarsi di ben precise situazioni societarie.

Al momento debito ne evidenzierò la definizione prevalentemente adottata.

Prima però di entrare nel dettaglio dei tre diversi ambiti di copertura postuma, serve evidenziare l’esistenza (trascurata) di una mini garanzia postuma data dal caso del termine per le cosiddette “denunce tardive”.

Si tratta di un tempo che va mediamente dai 30 giorni ai 3 mesi entro cui sono ammesse in copertura richieste di risarcimento che pervengono all’assicurato e all’impresa di assicurazione dopo la cessazione del contratto.

Questa garanzia denominata “Denunce tardive” non è particolarmente diffusa, sono infatti davvero poche le imprese che prevedono, di base, la sua attivazione in polizza; eccone di seguito un testo contrattuale:

“La contraente e le persone assicurate godranno di un periodo di estensione del termine di denuncia di 60 giorni.
Tale estensione avrà effetto dalla data di mancato rinnovo e sarà operante esclusivamente per gli atti dannosi e le condotte precedenti la data di mancato rinnovo”.

Pur non negando il rilievo che può assumere detta condizione è alquanto pretenzioso assimilarla al contesto di un vero e proprio “periodo di osservazione”.

Si tratta infatti di una validità temporale minima che possiamo assimilare ad una specie di tolleranza concessa dall’impresa per equilibrare la problematica della forma claims made che come ben sappiamo determina il momento del sinistro di questo genere di contratti.

Prima di iniziare a parlare dei vari “periodi di osservazione” precisiamo che in vigenza di polizza sono sempre coperte le persone assicurate che hanno ricoperto, ricoprono o ricopriranno incarichi per conto della contraente e delle società controllate.

Di fatto, finché il contratto rimane in vigore tutti coloro che rientrano nella definizione di assicurati sono sempre coperti.

Il problema sorge allorquando il contratto non venisse rinnovato e non venga stipulata diversa nuova polizza.

Il caso di cessazione del contratto esclude ogni richiesta di risarcimento che pervenga dopo tale data, da ciò la necessità di pattuire almeno tre diversi casi di “periodo di osservazione”.

Cessazione Incarico

Il primo caso che esaminiamo è quello più facilmente disciplinato e riguarda le persone cessate dall’incarico o decedute.

Se il contratto non viene rinnovato, i soggetti cessati dalla carica prima della scadenza del periodo di assicurazione per motivi di pensionamento, di decesso o per naturale scadenza del mandato, dispongono di un periodo di copertura, comunemente definito come “periodo di osservazione” di un tempo di che va da un minimo di 5 anni ad un tempo illimitato.

Per la concessione di questo “periodo di osservazione” non viene richiesto il pagamento di alcun premio.

Di seguito una condizione che disciplina la garanzia:
“Nel caso in cui, alla scadenza del periodo di assicurazione:

  • il contraente e/o gli assicuratori non rinnovino la presente polizza per l’annualità successiva;
  • non sia stato acquistato il periodo di osservazione;
  • per i soggetti assicurati che siano cessati dalla carica prima della scadenza del periodo di assicurazione ed entro la retroattività per motivi di pensionamento, decesso o naturale scadenza del mandato, è concesso automaticamente - e senza alcun sovrappremio - un periodo di osservazione della durata di 60 mesi successivi alla scadenza del periodo di assicurazione, operante esclusivamente per le garanzie di cui all’articolo copertura dei soggetti assicurati”.

Si noti come in questo caso la validità temporale è limitata a 60 mesi.

Cessazione Contratto

Nel secondo tipo di copertura postuma si disciplina il caso di cessazione del contratto.

A differenza del caso precedente l’estensione vale per tutti i soggetti assicurati e non solo per quanti sono cessati dalla carica.

In questo caso la concessione diventa più delicata e le imprese di assicurazione la concedono unicamente a fronte di un sovrappremio e per un arco di termo determinato.

Molto opportunamente questa concessione viene preventivamente pattuita consentendo al contraente di avere contezza dei termini di copertura e di costo .

La concessione di quest’estensione non è subordinata quindi alla discrezione del momento da parte dell’assicuratore.

L’assicuratore può rifiutare questa concessione solo se la causa del mancato rinnovo è dovuta a cause di mancato pagamento del premio o se la richiesta perviene trascorso il termine pattuito.

Di seguito una tabella riepilogativa della validità temporale concessa e del relativo premio richiesto.

“In aggiunta al periodo di osservazione automatico di 30 giorni, il contraente e/o gli assicurati hanno la facoltà di richiedere agli assicuratori un ulteriore periodo di osservazione della durata massima di 60 mesi.

La concessione del periodo di osservazione aggiuntivo è subordinato all’invio di una richiesta scritta agli assicuratori entro e non oltre 30 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione, al consenso degli assicuratori ed al pagamento di un premio aggiuntivo così determinato:

  • 12 mesi: 25% del premio;
  • 24 mesi: 50% del premio;
  • 36 mesi: 75% del premio;
  • 48 mesi: 100% del premio;
  • 60 mesi: 125% del premio;

Il periodo di osservazione cessa con effetto immediato qualora il contraente stipuli una polizza con altro assicuratore per la copertura del medesimo rischio e/o acquisti il periodo di osservazione presso un diverso assicuratore”.

Stipula operazioni

E veniamo al caso certamente più intrigante che riguarda la cessazione del contratto nel momento in cui si verifica un’”operazione”.

Per “operazione” si intende uno dei seguenti eventi in cui la società può perdere la qualifica di controllante:

  • La società contraente viene acquisita da;
  • Si fonde in;
  • Si fonde con;
  • Oppure:
  • Società viene venduta;
  • Persone o enti acquisiscono oltre il 50% dei diritti di voto in assemblea;
  • Persone o enti acquisiscono il controllo della nomina degli amministratori in grado di esercitare maggioranza;
  • Società che quota i suoi titoli in qualsiasi mercato;
  • Società che versa in stato di insolvenza, vi sia stata richiesta di ammissione o l’amissione a procedura di liquidazione o procedura concorsuale;

Preciso subito che questi motivi si possono tutti tradurre in un unico concetto, ovvero quello di aggravamento del rischio.

Non additiamo quindi l’assicuratore di scarsa propensione al rischio, ma si tratta di una attenta misura preventiva volta a gestire la controversa dinamica degli stati di aggravamento (ex art. 1898 C.C.).

Consci che non siamo più assicurati al sopraggiungere di un determinato evento in quanto la polizza cessa con il loro manifestarsi, vediamo come è possibile porvi un efficace rimedio.

Si tratta del cosiddetto "Run-off"

Non so cosa significhi e davvero poco importa, quel che conta è che l’ottenimento del “periodo di osservazione” per il cosiddetto "Run-off" determina la concessione di una garanzia che entra in vigore per un determinato periodo di tempo, generalmente fino ad un massimo di 5 – 6 anni.

A differenza dei casi precedenti, l’ottenimento di questa garanzia non è affatto scontato.

Sono molto rari i contratti di assicurazione che prevedono la concessione di base della clausola di "Run-off".

Consci di questo aspetto consiglio di valutare attentamente se il testo di polizza prevede la possibilità di chiederne l’attivazione, oppure se si rende necessario pattuire con l’impresa l’introduzione della clausola.

Non confidate mai nei testi di polizza emessi dalle imprese, questi vanno bene per “tutti”, ma per quelli che però sanno chiedere esistono segrete stanze piene di clausole da poter tramutare la più anonima delle polizze in una fuoriserie.

Attenzione però, aver la clausola presente nel contratto non equivale ad avere la copertura già attivata, ma significa soltanto che l’impresa sarà disponibile a concerne l’attivazione del caso di “operazione”.

L’importante sarebbe disporre di una condizione che pattuisce oggi, al momento della stipula, quali condizioni economiche e normative verranno applicate, se un domani richieste.

Questa possibilità è assai remota, sono infatti rarissime le imprese che osano fino a questo punto.

Ricordiamo che ci troviamo in un contesto di manifesto stato di aggravamento del rischio e di conseguenza ogni prudenza va compresa.

Se però leggo il tutto con l’occhio e il portafoglio dell’assicurato, chi può fregiarsi della certezza di tempi, costi e condizioni certe fin da subito, si porta a casa un bel risultato.

Ci sarebbe un altro importante aspetto da aggiungere, ma lo proporrò a breve.

* * *

Questo aspetto ci conferma come la materia assicurativa sia delicata e complessa

Destreggiarsi agevolmente tra le diverse sfumature ed i vari distinguo rappresenta il desiderio di molti, ma quando ci si trova a dover esaminare e capire le disposizioni delle condizioni di un contratto, molte certezze svaniscono e si tentenna di fronte ai molteplici riferimenti normativi e tecnici.

Pertanto, se siete interessati a:

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Michele Borsoi

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