La Lente sulle Polizze

Focus

Accidentale o Involontario

Danni accidentali o involontari

Lo ammetto, ritengo di appartenere alla categoria dei fessi di prezzoliniana memoria, ma sapere che nel 2022 la Corte Suprema di Cassazione ha dovuto pronunciarsi per l’ennesima volta, su di un’eccezione all’operatività di una polizza di responsabilità civile per la mancanza del requisito del “fatto accidentale” in un caso di sinistro, mi muove a compassione e tenerezza.

Accidentale = Fortuito

 

La Corte s’è espressa partendo dal presupposto che l’etimologia del termine “accidentale” sta per: dovuto al caso, casuale, fortuito e che quindi il termine “fatto accidentale” è un sinonimo di “fatto fortuito” ma che in un contratto di assicurazione della responsabilità civile non si può circoscrivere il rischio assicurato ai soli casi fortuiti perché priverebbe il contratto di qualsiasi efficacia, addirittura nullo per inesistenza del rischio (vedi anche art.1895 C.C.).

Appare infatti impossibile che da un fatto fortuito possa sorgere una responsabilità in capo all’assicurato, autore del gesto,

Tenerezza

Il triste di questa vicenda è che la Corte ha dovuto bacchettare la decisione della Corte di Appello colpevole di aver violato il criterio della cosiddetta interpretazione utile e anche per non aver nemmeno considerato l’ambiguità di detta clausola e non aver quindi adottato il criterio dell’interpretazione contro l’autore della condizione.

L’ultima sentenza favorevole della Corte di Cassazione alle tesi delle imprese di assicurazione risale al 1992; da oltre trent’anni tutti i pronunciamenti hanno avuto diversa decisione.

Compassione

Vi segnalo che il fatto che determinò il sinistro risale all’anno 2006; nel 2007 il danneggiato convenne l’assicurato in giudizio; il tribunale si pronunciò nel gennaio del 2014, ma tutte le decisioni vennero appellate e la decisione della Corte d’Appello arrivò nell’agosto del 2020, infine la Corte di Cassazione s’è pronunciata nel luglio 2022.

Per 16 anni i soldi dei contribuenti sono stati spesi per una cosa che non doveva nemmeno aver inizio.

Seppur in misura nettamente inferiore rispetto ad un tempo, gli odierni contratti di responsabilità civile continuano a prevedere nell’oggetto dell’assicurazione la necessaria sussistenza del requisito del “fatto accidentale”.

Di seguito la differenza tra le due diverse condizioni:</è>

A La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto deve pagare quale civilmente responsabile per legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi, per: - morte, lesioni personali, - distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.

B La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per: - morte, lesioni personali, - distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all’attività identificata sulla scheda di polizza comprese le attività accessorie e complementari alla stessa.

Oltre alla fondante differenza tra la condizione A che prevede il requisito del fatto accidentale e la B che risponde per i fatti involontari (non dolosi) c’è da soffermarsi, ma lo faremo un’altra volta, tra la relazione con i rischi per cui è stipulata l’assicurazione, sancita in A, ed invece la condizione B che cita in relazione all’attività identificata in polizza; anche qui ci sarà qualcosa da dire.

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Questo aspetto ci conferma come la materia assicurativa sia delicata e complessa

Destreggiarsi agevolmente tra le diverse sfumature ed i vari distinguo rappresenta il desiderio di molti, ma quando ci si trova a dover esaminare e capire le disposizioni delle condizioni di un contratto, molte certezze svaniscono e si tentenna di fronte ai molteplici riferimenti normativi e tecnici.

Pertanto, se siete interessati a:

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Michele Borsoi

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